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Statuto dell'Associazione

ART. 1 (DENOMINAZIONE E SEDE)

È costituita ai sensi degli artt. 36 e segg. cod. civ. l’Associazione "CIVILISTI ITALIANI, Associazione per lo studio del diritto civile", con sede in Roma.

ART. 2 (SCOPO E ATTIVITÀ)

L’Associazione è apolitica, aconfessionale e non ha fini di lucro. Essa ha lo scopo di promuovere lo sviluppo della cultura del diritto civile e lo scambio di informazioni e conoscenze relative al funzionamento delle istituzioni e alla evoluzione degli studi, favorendo in particolare le occasioni di incontro con studiosi italiani e stranieri e la discussione dei temi e dei risultati delle ricerche di questi, anche nel corso del loro svolgimento. A tal fine organizza convegni, seminari, tavole rotonde e ogni altra forma di incontro e di discussione, favorisce gli scambi tra Università italiane e straniere ed ogni altra attività, ivi compresa la pubblicazione di libri o periodici, volta a diffondere i risultati degli studi realizzati nell'ambito dell'associazione.

L’Associazione ha altresì lo scopo di promuovere la ricerca e l’insegnamento nell’ambito del diritto civile, partecipando attivamente alla discussione pubblica sulla disciplina e sul governo dell’Università e curando i rapporti con lo Stato, le Regioni e gli altri enti a ciò preposti

ART. 3 (AMMISSIONE DEI SOCI)

La richiesta scritta di ammissione di un nuovo socio, corredata del curriculum, è rivolta al Presidente. Questi la trasmette al Collegio dei Probiviri per l'istruttoria. Il parere dei Probiviri è quindi comunicato al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, ricevuto il parere, delibera a maggioranza se sottoporre la proposta di ammissione alla votazione dell’Assemblea.

ART. 4 (CATEGORIE DI SOCI)

Sono soci effettivi i professori ordinari e straordinari in servizio dell’area di diritto civile, che si siano distinti per il contributo dato alla ricerca e alla formazione di giovani studiosi secondo gli scopi di cui al precedente art. 2. Sono altresì soci effettivi i soci corrispondenti che prendano servizio quali professori ordinari o straordinari. I soci effettivi hanno elettorato attivo e passivo per tutti gli organi dell’associazione.

Sono soci onorari di diritto i soci effettivi quando sono collocati a riposo. Sono altresì soci onorari: 1) i professori delle Università straniere, il cui ruolo corrisponda a quello italiano di professore di prima fascia, che si siano distinti nello studio del diritto privato italiano ed europeo; 2) i professori ordinari di altre discipline che abbiano dato un significativo contributo alla ricerca e alla formazione di giovani studiosi secondo gli scopi di cui al precedente art. 2. I soci onorari hanno elettorato attivo e passivo per il componente del Consiglio direttivo e per i due componenti del Collegio dei Probiviri da scegliere nella loro categoria.

Sono soci corrispondenti i professori associati e i ricercatori dell’area del diritto civile che si siano distinti nello studio e nella ricerca del diritto privato italiano ed europeo. I soci corrispondenti hanno elettorato attivo e passivo per il componente del Consiglio direttivo da scegliere nella loro categoria. I soci corrispondenti hanno elettorato attivo per l’ammissione dei nuovi soci corrispondenti.

Sono soci aggregati i dottori di ricerca, gli assegnisti e i professori a contratto dell’area del diritto civile che si siano distinti nello studio e nella ricerca del diritto privato italiano ed europeo. I Soci aggregati partecipano all’assemblea senza diritto di voto quanto alle ammissioni di nuovi soci e alla formazione degli organi associativi.

ART. 5 (CAUSE DI ESCLUSIONE)

La qualità di socio viene meno per recesso, per morosità accertata dal Consiglio direttivo o per esclusione deliberata dall'Assemblea in relazione a gravi inadempimenti degli obblighi gravanti sugli associati.

ART. 6 (PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito: dalle quote associative annuali; dai beni acquistati con le disponibilità come sopra create; dagli eventuali emolumenti o compensi percepiti dall'Associazione in relazione alle proprie attività culturali o editoriali; da donazioni, lasciti o contributi di terzi; da ogni altro provento.

ART. 7 (ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE)

Sono organi dell'Associazione:

  • il Presidente;
  • il Vicepresidente;
  • l'Assemblea;
  • il Consiglio direttivo;
  • il Segretario generale;
  • il Collegio dei Probiviri;
  • la Commissione cultura e le altre Commissioni eventualmente costituite dal Consiglio direttivo.

ART. 8 (ASSEMBLEA)

Partecipano all’assemblea i soci effettivi, e i soci onorari, corrispondenti e aggregati con le limitazioni di voto di cui all’art. 4.

Su delibera del Consiglio Direttivo, l’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno.

L’Assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dall'art. 21 cod. civ..

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ovvero, su sua delega, dal Vicepresidente. Il verbale è redatto dal Segretario generale ovvero, in sua assenza, da un socio effettivo designato, all'inizio della seduta, dal Presidente dell’assemblea.

L'Assemblea delibera, in sede ordinaria, a maggioranza dei presenti, su: bilancio e relazione del Consiglio direttivo; ammontare delle quote associative; direttive generali relative all'attività dell'Associazione; nomina dei Consiglieri; nomina dei Probiviri; ammissione di nuovi soci; esclusione dei soci; inoltre su tutto quant'altro ad essa demandato per legge.

L'Assemblea delibera, in sede straordinaria, con la maggioranza dei 2/3 dei soci effettivi, su: modifiche statutarie; scioglimento dell'Associazione. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio.

ART. 9 (PRESIDENTE)

Il Presidente ha la rappresentanza, anche in giudizio, dell'Associazione Il Presidente convoca il Consiglio direttivo fissando l'ordine del giorno; su sua delega, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente. Il Presidente resta in carica tre anni e può essere rieletto una sola volta.

ART. 10 (CONSIGLIO DIRETTIVO)

Il Consiglio direttivo è costituito da n. 7 Consiglieri nominati dall'Assemblea, di cui cinque tra i soci effettivi, uno tra i soci onorari ed uno tra i soci corrispondenti. I Consiglieri restano in carica tre anni e possono essere rieletti una sola volta.

Il Consiglio direttivo svolge l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e, non appena costituito, designa al proprio interno tra i soci effettivi il Presidente e il Vicepresidente.

Le riunioni del Consiglio direttivo vengono indette dal Presidente o anche su richiesta di almeno tre componenti del Consiglio stesso.

Il Consiglio direttivo, costituisce la Commissione cultura e eventualmente, per la durata della consiliatura, le altre Commissioni di cui ravvisi l’opportunità.

ART. 11 (SEGRETARIO GENERALE)

Il Segretario generale è nominato dal Consiglio direttivo ed ha il compito di attuare le delibere del Consiglio medesimo anche in ordine alla gestione del patrimonio, cura la materiale gestione economica dell'Associazione, tiene la cassa ed emette mandati di pagamento, cura l’aggiornamento del sito Internet dell’Associazione. Partecipa, con funzione consultiva, alle riunioni del Consiglio.

ART. 12 (COLLEGIO DEI PROBIVIRI)

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre soci effettivi e da due soci onorari nominati dall'Assemblea. I Probiviri restano in carica tre anni e possono essere rieletti una sola volta. Il Collegio decide le controversie tra soci ex bono et aequo senza particolari formalità procedurali, ferma fin d'ora l'inappellabilità del lodo pronunziato; esprime parere sui casi dubbi su richiesta del Consiglio direttivo; istruisce le richieste di ammissione; trasmette al Consiglio direttivo le richieste con il proprio parere.

ART. 13 (SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE)

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio dovrà essere devoluto ad istituzione avente finalità di ricerca giuridica che sarà individuata dall'Assemblea con la delibera di scioglimento.

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